Il diritto al tempo pieno

Il diritto al Tempo Pieno

Breve guida per chiedere e -possibilmente ottenere- classi di scuola a Tempo Pieno in anni bui

aggiornato al 2008

Modello di “Integrazione all’iscrizione – Richiesta di apertura di sezione scolastica a Tempo Pieno,

Antologia Normativa


Le richieste di chiarimenti in merito all’iter da seguire per attivare sezioni di scuola a tempo pieno continuano ad arrivare all’indirizzo mail del sito soprattutto da quando un martellamento mediatico ha diffuso la convinzione che il modello di scuola a Tempo Pieno sia ormai a disposizione di chi lo desidera. Sono genitori che in vista dell’ingresso nella scuola elementare si parlano e si organizzano per fare richiesta ma non trovano ascolto nelle istituzioni scolastiche oppure genitori di classi funzionanti a 30 ore che vorrebbero passare ad un modello di 40 ore ma che non ottengono udienza dei dirigenti scolastici. O ancora si tratta di genitori che hanno iscritto i loro figli ad un Tempo pieno e scoprono una diminuzione di ore-scuola inspiegabile ed in evidente contraddizione con i lanci giornalistici.

Ora siamo in corrispondenza del fatidico periodo delle iscrizioni. Il nuovo governo, andato al potere anche grazie ad un movimento di genitori e insegnanti che difendeva il Tempo Pieno, ha recentemente rilegittimato con una legge l’esistenza del modello di scuola a Tempo Pieno ma nella stessa legge ha introdotto limiti fortissimi alla realizzazione di nuove sezioni e nessuna tutela di quelle esistenti. È utile perciò provare a fare un po’ di chiarezza sulla situazione attuale e elencare i passi che i gruppi di genitori e gli insegnanti possono fare per chiedere e ottenere questo modello di scuola che riconoscono appropriato per la qualità della loro vita e di quella dei loro figli.

Per prima cosa deve essere chiaro che ad oggi il ministro Fioroni ha mutato solo in parte l’assetto normativo ereditato dalla riforma Moratti (usando il cacciavite, secondo la sua metafora). In particolare il Tempo Pieno è stato rileggittimato dalla legge 176 ma i limiti sostanziali inclusi in quella legge sono pesanti.

La filosofia implicita nella legge 176 dice: “il modello a T.P. torna ad esistere formalmente; però l’esistenza reale dipende strettamente dalle disponibilità di organico stabilite in finanziaria; quindi l’affermazione del diritto all’esistenza del modello a Tempo Pieno non dà diritto automaticamente alla concessione dell’organico necessario per aprire nuove sezioni e neppure a quello necessario per mantenere pienamente attive quelle esistenti. Vedremo anno per anno…”

Sapevamo che non potevamo aspettarci molto su questa materia, ma speravamo in qualcosa di più. E’ abbastanza evidente che quello che chiedevamo a valle di tanti anni di lotte di genitori e insegnanti era un diritto sostanziale e non un semplice riconoscimento formale. D’altronde un governo che decide di stabilizzare la precarietà del lavoro invece di eliminarla non ha certo le credenziali per intervenire in maniera efficace in questo settore sociale ed educativo allargando la tutela indiretta delle famiglie e i diritti all’istruzione e ad una didattica di qualità…

Ad ogni modo così stanno le cose e sulla base di questa nuova situazione normativa dovremo organizzarci fin dai prossimi giorni…


Tutelare il Tempo Pieno che già esiste

La sopravvivenza delle classi di Tempo Pieno già esistenti è garantita fino a quando sarà di anno in anno confermato l’organico, che però in molte situazioni è già calato vistosamente dando origine a veri “succedanei” del tempo pieno senza compresenze, oppure con orario ridotto, oppure con presenza a mensa di educatori, oppure con doposcuola gestiti nel pomeriggio da cooperative o da privati.

Rispetto a queste situazioni la nostra scelta è sempre stata il rifiuto di ogni succedaneo e di ogni “sacrificio” richiesto a insegnanti e genitori come compromesso di fronte ai tagli di organico. Ad esempio, spesso i dirigenti propongono di spalmare il taglio di un insegnante su molte sezioni attraverso stratagemmi come la riduzione di due ore di tempo scuola per tutti (da 40 a 38) oppure con il taglio di compresenze (un’ora a insegnante o anche l’azzeramento), o ancora lo stravolgimento delle assegnazioni degli insegnanti alle classi (facendo fare lingua in classi diverse dalla propria titolarità o artifici simili). Tutte queste misure compromettono fortemente la funzionalità e la qualità del modello di scuola a Tempo Pieno. Essi sono da rifiutare in nome della legge recente e del diritto degli insegnanti a fare scuola di qualità in condizioni garantite dall’amministrazione.

In questi casi va quindi rifiutata in collegio docenti la riorganizzazione perché deleteria sotto il profilo didattico e le delibere vanno inviate all’USP, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero. Inoltre deve deliberare allo stesso modo il Consiglio di Istituto e il Dirigente deve condurre fino in fondo la vertenza per ottenere gli insegnanti mancanti con l’organico di fatto.

L’esperienza dimostra che le scuole più determinate raggiungono il risultato, anche se dopo lunghe battaglie. I Loro risultati positivi quindi sono un incoraggiante esempio per tutte le altre scuole che in futuro si dovessero trovare nelle loro condizioni.


Ottenere nuove sezioni a Tempo Pieno

In questa situazione è evidente che è ancora più difficile richiedere nuove sezioni di Tempo Pieno; ma – come ai tempi dell’istituzionalizzazione e della diffusione di questo modello – il bisogno e la determinazione dei genitori e degli insegnanti possono realizzare quello che le scelte politiche non intendono concedere esplicitamente.

Vediamo l’iter.

Prima di tutto teniamo presente che la richiesta del tempo pieno è collettiva e pubblica, e che più soggetti vengono coinvolti e contattati esplicitamente in questa richiesta, più aumentano le possibilità di successo non solo per i richiedenti ma anche per altri gruppi di genitori nelle stesse condizioni.

Il modello scolastico muta in risposta a due richieste: quelle di genitori e quelle di insegnanti.

Le richieste degli insegnanti vengono discusse e deliberate in Collegio Docenti che è l’organo che delibera in materia di didattica.

Il Consiglio di Circolo/Istituto, poi, deve decidere con delibera il mutamento di modello scolastico o l’offerta della nuova classe 1^ a tempo pieno.

Le richieste dei genitori dovrebbe trovare ascolto attraverso il Consiglio di Circolo/Istituto e nel momento delle iscrizioni.

Quindi per mutare modello didattico delle classi (e a maggior ragione delle classi prime) occorre il consenso degli insegnanti e il gradimento dei genitori. Quando queste due istanze propongono insieme l’attivazione del Tempo Pieno ai relativi organi collegiali non dovrebbero sussistere problemi. Ma quando la proposta parte solo dai genitori è necessario attivarsi presto affinché venga recepita dal dirigente che la inoltri agli organi collegiali e che poi predisponga modelli di iscrizione adatti a verificare tale bisogno. Inoltre il dirigente deve verificare le condizioni logistiche con l’assessorato locale per la predisposizione della mensa.

Spesso i dirigenti non si pongono con atteggiamento di ascolto rispetto a queste esigenze e quindi i gruppi di docenti o di genitori che vogliono proporre il tempo pieno devono contare sulle loro forze. Il Collegio Docenti può discutere e votare sui modelli didattici quando sia incluso tale tema all’ordine del giorno, sennò possono chiedere che venga messo all’ordine del giorno con la raccolta di 1/3 delle firme dei componenti del collegio. I genitori possono agire sia attraverso i propri rappresentanti nel Consiglio di Circolo/Istituto, sia chiedendo incontri con il dirigente scolastico, sia raccogliendo e rendendo pubbliche istanze firmate da gruppi di genitori.

Ricordiamo comunque che è il Consiglio di Circolo/Istituto l’organo decisionale per la formazione di una nuova classe a Tempo Pieno o per il cambiamento di modello scolastico (e non il dirigente che è soltanto un membro del consiglio e non ha in questo caso poteri decisionali).

Il Consiglio esamina le proposte del Collegio, le approva o, a seconda dei casi, le modifica o le rigetta.

Il Consiglio può deliberare con piena legittimità anche in assenza di una proposta del Collegio Docenti; è però consigliabile che la delibera sia in linea con i criteri contenuti nel piano dell’offerta formativa (P.O.F).

Solitamente le istanze firmate da gruppi di genitori hanno peso maggiore se sono rese pubbliche e indirizzate a tutti i soggetti in qualche modo coinvolti (Dirigente, Presidente del Consiglio di Istituto, Assessore, Dirigente del Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio Scolastico Regionale). Inoltre la pubblicità viene assicurata dagli organi di informazione (ogni presentazione di istanze andrebbe resa anche pubblica con conferenze stampa) e dalla circolazione autogestita dell’informazione (volantini dati agli altri genitori e affissi fuori dalle scuole, banchetti, comunicazioni fatte circolare sui siti amici come questo da cui avete scaricato queste informazioni).

Fare presto questi passi potrebbe portare – nel caso della buona volontà delle controparti – all’approvazione del nuovo modello di classe a Tempo Pieno e quindi alla preparazione di un modello di iscrizione coerente, con la possibilità di scegliere le 40 ore.

Qualora ciò non avvenga occorre che i genitori rilancino la loro richiesta in sede di iscrizioni.

Attualmente alla luce della nuova legge e della recente circolare sulle iscrizioni, è obbligo dell’amministrazione di dare la possibilità di esprimere la preferenza per il tempo pieno all’interno del modello di iscrizione, anche se l’organizzazione dei modelli orari della scuola non lo prevede esplicitamente. Dove quindi il modello di iscrizione predisposto dalla scuola non comprendesse l’opzione del tempo pieno è necessario che i genitori compilino modelli aggiuntivi come quelli predisposti dal CordTempoPieno per rendere effettivo questo diritto. Solo in questo modo l’effettivo bisogno di tempo pieno può venire misurato dall’amministrazione. Ovviamente anche questo passaggio ha più forza se fatto pubblicamente.

Se si verificano queste condizioni, il dirigente scolastico ha l’obbligo – sulla base delle iscrizioni – di richiedere personale sufficiente per aprire la nuova sezione… se non lo richiede lo si deve incalzare anche perché il suo è un atto dovuto, mentre se lo richiede la palla passa al ministero che deciderà tra aprile e maggio se assegnare il personale necessario (attraverso l’Ufficio scolastico Regionale e il Centro Servizi Amministrativi).


COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO E PROLUNGATO

c/o Cesp Bo via San Carlo, 42 Bologna – tel-fax 051.241336

cespbo@iperbole.bologna.it Tutti i materiali su www.cespbo.it


Antologia normativa

Antologia normativa

Legge 24 settembre 1971, n. 820
Norme sull’ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale
Art. 1. Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all’arricchimento della formazione dell’alunno e all’avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.  Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.  Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.  A partire dall’anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all’inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma.  Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall’anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.  […]
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Art. 130 – Progetti formativi di tempo lungo 2. Le attività di tempo pieno, di cui all’articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l’orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l’organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall’art. 128.
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 […] Art. 7
Attività educative e didattiche Al fine di garantire l’esercizio del diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l’assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero complessivo dei posti di cui all’articolo 15, è costituito l’organico di istituto.
Art. 19
Norme finali e abrogazioni 4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2. […]
Legge 25 ottobre 2007 – n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007 – 2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l’organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l’articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: “, entro il limite dei posti funzionanti nell’anno scolastico 1988-1989,”. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell’organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell’ambito dell’organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata “Conferenza unificata”, definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell’offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all’incremento dell’offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata nell’ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
Circolare ministeriale n. 114 del 14 dicembre 2007. Iscrizioni a. s. 2008 / 2009 2.2 Gli orari di funzionamento L’offerta di tempo pieno, in base alla ripristinata norma legislativa (cfr. Legge di conversione 25/10/2007 n. 176) e nei limiti di quanto previsto da tale disposizione, si avvale di un modello organizzativo unitario senza articolazione di momenti opzionali e facoltative, per complessive quaranta ore settimanali. Condizione inderogabile per l’attivazione di tale offerta è l’esistenza e l’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari. Il tempo pieno, infatti, richiede, come è noto, la disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature idonee, nonché l’esplicito impegno dell’ente locale ad assicurare il servizio di mensa. All’atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti, i genitori possono effettuare, in alternativa al tempo-scuola ordinario, la scelta del tempo pieno.

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