Referendum contro la parità scolastica
Referendum scippato: comunicato stampa
Gravissima, intollerabile, inaudita, ma soprattutto repressiva la decisione che la Corte Costituzionale (ma sarebbe molto più giusto dire, gli “sponsor” politici della Consulta) ha preso oggi, annullando ben quattro su sei dei referendum sui quali i Cobas, Prc, i Verdi ed altre forze avevano raccolto complessivamente quasi 4 milioni di firme. Si è creata un’alleanza politica trasversale tra forze del centro-destra e del centro-sinistra per cancellare dei referendum pericolosi per gli equilibri politici esistenti, avversati dalle forze parlamentari e sindacali che le leggi in questione avevano voluto o non avevano osteggiato, ma popolarissimi tra i /le cittadini/e italiani/e. E in particolare è stato annullato il referendum che avrebbe cancellato la ignobile legge di parità scolastica e i finanziamenti alle scuole private, imposti dal centro-sinistra e ampiamente utilizzati dal centro-destra. Era il referendum che partiva di certo con il favore del pronostico (in ben 5 sondaggi effettuati negli ultimi tre anni dagli istituti di rilevazione statistica, tra il 65% e l’80% dei/delle cittadini/e italiani/e si era pronunciato contro i finanziamenti alle scuole private e contro la legge conseguente) e che poteva trascinare alla vittoria anche gli altri. La Consulta lascia in piedi solo il referendum sull’articolo 18 (più quello sull’elettrosmog) per ingigantire una campagna astensionistica che si annunciava già pericolosa, per isolarlo e destinarlo alla sconfitta, con piena gioia di centro-destra, centro-sinistra e gran parte dei sindacati confederali (tranne alcuni settori CGIL).
Naturalmente questo non bloccherà la nostra lotta contro la privatizzazione della scuola, e i finanziamenti alle scuole private, né la campagna per la partecipazione al voto e per il sì nei confronti dei referendum sopravvissuti: ma oggi dobbiamo soprattutto invitare i/le cittadini/e, italiani/e ad esprimere la loro indignazione per la repressione spietata, effettuata dalla Consulta nei confronti della volontà popolare che non potrà esprimersi liberamente su una questione cruciale come la privatizzazione della scuola; e che si vuole convincere forzosamente che l’unico modo per esprimersi politicamente oggi è scegliere tra il martello del centro-destra e l’incudine del centro-sinistra.
Roma 15 gennaio 2003-01-15
Piero Bernocchi, Portavoce nazionale Cobas
Testo legge parità scolastica, n. 62/2000
“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” (legge approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 2 marzo 2000)
Articolo 1
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l’individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all’entrata del bilancio dello Stato a carico dell’ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12.
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001.
13. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All’onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l’anno 2000 e lire 300 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 70 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall’anno 2002 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo quesito referendario
Quesito referendario per l’abrogazione della Legge di parita’ n° 62-2000 Gazzetta Ufficiale n° 105 del 07 Maggio 2002
Referendum scuola
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall’art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: “volete voi l’abrogazione della legge 10 marzo 2000 n. 62 intitolata “norme per la parita’ scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all’istruzione”, intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 33, III comma, della Costituzione”?
Dichiarano, altresi’, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Promotore Referendum via Dancalia n. 9 – 00199 Roma.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall’art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
“Volete voi l’abrogazione dell’art. 1 comma 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62, titolata “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, limitatamente alle parole “e dalle scuole paritarie private“; del comma 5, limitatamente alle parole “Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.”; del comma 9, limitatamente alle parole “a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie“; dell’intero comma 13 (A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti nelle unita’ previsionali di base 3.1.2.1. e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.); del comma 15, limitatamente alle parole “13 e“) intesa a ristabilire il rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 33, III comma, della Costituzione”?
Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Promotore Referendum via Dancalia n. 9 – 00199 Roma.
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